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giovedì 24 marzo 2016

Ministero del Lavoro: cir. 3/2016 – le nuove co.co.co.

Di seguito riportiamo le indicazioni del Ministero del Lavoro che, con la circolare 3/2016, sancisce le indicazioni per legittimare la presecuzione delle collaboirazioni.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, con le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015.
In particolare, il Ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle “Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA“.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, viene prevista l’applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro“ (c.d. etero-organizzazione).
Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.
In definitiva, le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Il Dicastero spiega anche il significato di:
  • “prestazioni di lavoro esclusivamente personali“: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
  • “continuative“: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“.
La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Stabilizzazione delle collaborazioni
I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
  2. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione“. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.
Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.
Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
Fonte: Ministero del Lavoro

 

 

martedì 10 giugno 2014

Legge 78/2014: Job Acts, le novità su tempo determinato ed apprendistato

Ci sono importanti novità nella legge n. 78/2014 che porta definitivamente il Jobs Act nel mondo del lavoro. L'approvazione del piano voluto dal Governo Renzi introduce modifiche alla disciplina di tempo determinato e apprendistato. Vediamo con la conversione in legge cosa è cambiato rispetto al DL di cui abbiamo già parlato nel blog (n. 34/2014).

Apprendistato
  • Il piano di formazione dovrà essere compilato in forma sintetica
  • Il datore di lavoro non deve provvedere alla formazione per l'acquisizione di competenze di base se la Regione non provvedere a comunicare l'offerta formativa pubblica
  • Per aziende con più di 50 dipendenti la percentuale di stabilizzazione deve essere del 20%
  • La retribuzione con l'apprendistato di 1° livello (professionale) sarà di almeno il 35% del livello di inquadramento
Tempo determinato
  • Sale a 36 mesi il limite per i contratti a tempo determinato senza motivazione, anche per la somministrazione
  • Il numero massimo di contratti a tempo determinato è del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
  • Le proroghe potranno essere massimo 5 entro il limite dei 36 mesi nel caso si riferiscano alla stessa attività lavorativa
  • Per le lavoratrici a tempo determinato che usufruiscono della maternità obbligatoria, gli verrà accreditato tale periodo per il raggiungimento del periodo per il diritto di precedenza per le assunzioni
Fonte: Contratto di lavoro

martedì 3 settembre 2013

Novità nel Mercato del Lavoro con la legge 99/2013.

Pubblichiamo da fonte IPSOA una sintesi delle novitàà introdotte dalla L.99/2013 in materia di Mercato del Lavoro.

Entra in vigore il 23 agosto 2013 la legge di conversione del Decreto Lavoro (legge n. 99/2013). Tra le principali novità si segnalano agevolazioni contributive per nuove assunzioni, modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato, a tempo determinato, intermittente accessorio e a progetto, procedura conciliativa in caso di licenziamento, associazione in partecipazione, sanzioni in materia di igiene e sicurezza. 
La Legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, ha convertito con numerose modifiche e integrazioni il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione.
Nell’ambito lavoristico i principali interventi della legge, in vigore dal 23 agosto, riguardano la previsione di agevolazioni contributive a fronte di nuove assunzioni e diversi aspetti della disciplina del rapporto di lavoro concernenti il contratto di apprendistato, il lavoro a tempo determinato, il lavoro intermittente e accessorio, il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione, la procedura conciliativa in caso di licenziamento, le sanzioni in materia di igiene e sicurezza. Nelle note che seguono si dà conto delle disposizioni che hanno trovato conferma nel testo approvato in via definitiva e delle soppressioni, modificazioni e integrazioni intervenute nel corso dell’esame parlamentare.
Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori (art. 1)
L’incentivo per i datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ha trovato conferma, in sede di conversione in legge, con alcune novità che riguardano:
- le condizioni soggettive: sono state confermate le prime due condizioni poste in via alternativa dal decreto (deve trattarsi di giovani privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore/professionale), mentre nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la condizione relativa alla circostanza che i soggetti “vivano soli con una o più persone a carico”;
- la pubblicità della decorrenza del beneficio: il Ministero del lavoro darà comunicazione della data di decorrenza dell’incentivo, legata alla riprogrammazione di risorse già destinate a diverso utilizzo, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale;
- l’iter procedurale per l’ammissione all’incentivo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande: l’Inps deve comunicare al datore di lavoro, entro tre giorni dalla richiesta, la sussistenza dell’effettiva disponibilità delle risorse e riservare in favore del richiedente le somme corrispondenti; nei successivi sette giorni lavorativi il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza dal beneficio, ad assumere il lavoratore e comunicare all’Istituto, entro ulteriori sette giorni, sempre a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto;
- l’esclusione espressamente prevista per le assunzioni con contratto di lavoro domestico.
Sono confermate le altre condizioni e modalità. La misura dell’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione imponibile fino ad un massimo di 650 euro per ciascun lavoratore. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’agevolazione è corrisposta per un periodo di 18 mesi e spetta per una durata ridotta (12 mesi) anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni richieste; in caso di trasformazione si richiede che il datore di lavoro proceda entro un mese ad un’ulteriore assunzione con contratto di lavoro subordinato per la quale non sono previste particolari condizioni soggettive.
Le Regioni possono provvedere ad attivare ulteriori finanziamenti per l’incentivo in esame.
Apprendistato (art. 2, c. 1-3)
La qualificazione come straordinarie e temporanee (fino al 31 dicembre 2015) delle misure introdotte in materia di apprendistato dal D.L. n. 76 è stata soppressa in sede di conversione, unitamente al riferimento specifico alle piccole e medie imprese. La nuova disciplina assume perciò ora carattere strutturale e prevede che, in assenza dell’approvazione di linee guida per l’apprendistato professionalizzante da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni entro il 30 settembre 2013, troveranno applicazione a tratto generale le seguenti deroghe alla disciplina recata dal T.U. (D.Lgs. n. 167/2011):
a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito alla successiva adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’approvazione di disposizioni di specie da parte delle singole Regioni.
Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, c. 5 ter)
Con un comma inserito nell’art. 2 dalla legge di conversione si è stabilito che, per i tirocini di cui alle linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, i datori di lavoro con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il corrispondente Servizio informatico.
Lavoro a tempo determinato (art. 7, c. 1)
La conversione in legge del decreto ha comportato modifiche di carattere formale alle novità normative introdotte dal testo originario del D.L. n. 76.
Tali novità riguardano:
- l’abrogazione del divieto di proroga del contratto acausale già espressamente stabilito dall’art. 4, c. 2-bis, D.Lgs. n. 368/2001;
- l’eliminazione di ogni limitazione in precedenza posta al rinvio ai contratti collettivi, anche di secondo livello, per l’individuazione di altre ipotesi che non richiedono l’indicazione della causale;
- la riduzione dell’intervallo minimo tra contratti a termine in successione, riportata ai termini originari (10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi, 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata più elevata);
- l’eliminazione dell’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego la continuazione (di fatto) del contratto oltre il termine inizialmente fissato;
- l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368 dei contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- la specificazione che i contratti collettivi possono introdurre limiti quantitativi all’utilizzo del lavoro a tempo determinato anche con riferimento ai contratti acausali.
Distacco di personale (art. 7, c. 2)
Rappresenta una novità della legge di conversione l’inserimento di un nuovo comma all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, per chiarire che, in caso di distacco di personale tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa (art. 3, D.L. n. 5/2009 conv. L. n. 33/2009), l’interesse della parte distaccante, richiesto dal primo comma dello stesso art. 30 per la configurabilità dell’istituto, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 del codice civile. Per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal medesimo contratto di rete.
Lavoro intermittente (art. 7, c. 2)
Sono confermate le disposizioni del testo originario del decreto relative: al limite al ricorso al lavoro intermittente con il medesimo datore di lavoro, stabilito in 400 giornate di effettivo lavoro, nell’arco di tre anni solari; al termine iniziale per il calcolo (le prestazioni effettuate dopo l’entrata in vigore del D.L.); alla sanzione per superamento del predetto limite (trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato); allo spostamento al 1° gennaio 2014 della data dalla quale cesseranno di produrre effetti i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti entro il 17 luglio 2012 e non più compatibili con le regole poste dalla L. n. 92/2012.
Una novità di rilievo, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 76, è invece costituita dall’esclusione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo dal campo di operatività del nuovo limite di durata, mentre è stata soppressa dal Senato la disposizione del testo originario del decreto che escludeva l’applicabilità della sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro) per mancata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro in quelle fattispecie in cui la volontà di non occultare la prestazione intermittente emergesse dagli adempimenti contributivi precedentemente assolti.
Lavoro a progetto (art. 7, c. 2)
Trovano conferma le norme originarie del decreto che sono intervenute sui requisiti (art. 61, D.Lgs. n. 276/2003) e sulla forma (art. 62, D.Lgs. cit.) del contratto di lavoro a progetto: con la prima modifica vengono esclusi dalla nozione i rapporti di collaborazione che prevedano l’affidamento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (e non disgiuntamente “esecutivi o ripetitivi” come nel testo previgente); con la seconda (soppressione della frase “ai fini della prova”) diventano essenziali per la validità del contratto i contenuti richiesti dalla legge (indicazione della durata della prestazione, descrizione del progetto, indicazione del corrispettivo, ecc.).
Novità introdotte in sede di conversione:
- la proroga automatica dei contratti che hanno per oggetto un’attività di ricerca scientifica, quando questa venga ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo;
- l’interpretazione autentica dell’espressione utilizzata nell’art. 61, c. 1, per individuare le attività dei call center outbound per le quali è consentito il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto (“vendita diretta di beni e di servizi”).
Lavoro accessorio (art. 7, c. 2)
Resta confermata l’eliminazione del riferimento alla natura “meramente occasionale” delle prestazioni di lavoro accessorio, già contenuta nell’art. 70, c. 1, D.Lgs. n. 276. Viene accolta così dal legislatore la linea interpretativa seguita dal Ministero del lavoro secondo cui la condizione determinante per poter qualificare il rapporto come accessorio è esclusivamente il rispetto del requisito di carattere economico (limite complessivo di 5.000 euro/annuo, ridotto a 2.000 euro per le attività svolte a favore di imprenditori o professionisti).
Procedura di conciliazione in caso di licenziamento (art. 7, c. 4)
Con la conversione in legge ha trovato conferma la limitazione del campo di applicazione della procedura dal quale sono esclusi:
- i licenziamenti per superamento del periodo di comporto nelle fattispecie tutelate dall’art. 2110 cod. civ.;
- i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con successive assunzioni presso le aziende subentranti;
- le interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Associazione in partecipazione (art. 7, c. 5 – art. 7 bis)
La conversione in legge del D.L. n. 76 ha introdotto due rilevanti novità:
- l’esclusione dalle disposizioni che limitano la possibilità di stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro delle imprese a scopo mutualistico, degli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’art. 2540 cod. civ. il cui contratto sia certificato a norma dell’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, dei rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, esecutori, volti alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento;
- la possibilità di regolarizzare gli associati in partecipazione attraverso la stipulazione, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 30 settembre 2013 con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di specifici contratti collettivi che prevedano l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti in questione. I datori di lavoro interessati alla regolarizzazione devono versare alla gestione separata Inps, a titolo di contributo straordinario integrativo, una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Al buon esito della procedura consegue l’estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta; viene altresì meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo.
Agevolazioni contributive per assunzione di disoccupati (art. 7, c. 5)
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Aspi è concesso, per ogni mensilità di retribuzione erogata, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’agevolazione non compete con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultava con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Convalida delle dimissioni (art. 7, c. 5)
Come già previsto dal testo originario del D.L. n. 76 e confermato in sede di conversione, la procedura di convalida delle dimissioni istituita dalla L. n. 92/2012 trova applicazione, in quanto compatibile, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e con contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Igiene e sicurezza: rivalutazione delle sanzioni (art. 9, c. 2)
La legge di conversione ha confermato la decorrenza (1° luglio 2013) e l’entità (9,60%) della prima applicazione del meccanismo di rivalutazione periodica delle ammende e delle sanzioni amministrative previsto dall’art. 306, D.Lgs. n. 81/2008. Viene ora precisato che le misure rivalutate si applicano esclusivamente alle sanzioni irrogate per violazioni commesse successivamente alla data indicata.
Contratti di prossimità (art. 9, c. 4)
Risulta soppresso, dopo l’esame da parte del Senato, l’obbligo di depositare i contratti di prossimità presso la Direzione territoriale del lavoro, ai fini della loro efficacia derogatoria.