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martedì 17 maggio 2016

DISS COLL circolare INPS N° 74/2016



Di dseguito riportiamo la nota di NIdiL nazionale riferita alla circolare applicativa Inps in merito di DISS COLL

DESTINATARI
Vengono confermati come destinatari della prestazione tutti i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e siano stati titolari di :
ü  un rapporto di collaborazione a progetto
ü  un rapporto di co.co.co.
Rispetto ai collaboratori a progetto, questi vanno considerati potenziali percettori della DIS – COLL nella misura in cui i relativi rapporti di lavoro si esauriranno nel corso del 2016, a seguito degli effetti delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, .
Nel caso dei co.co.co., il diritto a beneficiare della prestazione di disoccupazione riguarda principalmente sia quei rapporti di collaborazione che continuano a “vivere” sulla base di accordi sindacali, sia quelli intrattenuti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Le collaborazioni organizzate dal committente (art. 2 , comma 1, d.lgs. 81/2015) non sono destinatarie delle disposizioni relative alla DIS-COLL, applicandosi a queste la disciplina del rapporto di lavoro subordinato comprensiva di quella previdenziale. Pertanto ad esse dovrebbe conseguentemente applicarsi la normativa sulla NASPI.
Continuano a rimanere esclusi dall’accesso alla DIS-COLL i professionisti titolari di partita IVA individuale iscritti alla Gestione separata e gli assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
REQUISITI
I requisiti di accesso sono stati semplificati e resi meno restrittivi, eliminando il requisito contributivo/reddituale presente nella precedente disciplina (ovvero far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione).
Pertanto per le cessazioni delle collaborazioni intervenute dal 1° gennaio 2016, i lavoratori devono soddisfare congiuntamente soltanto due requisiti:
ü  essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, al momento della domanda di prestazione;
ü  far valere almeno tre mesi di contribuzione versati nella Gestione separata INPS nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Per anno civile si intende il periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Mentre l’anno solare può essere determinato per qualsiasi dei 365 giorni di un anno. Il testo del decreto n. 22/2015 che ha introdotto la DIS – COLL parlava di anno solare attraverso una formulazione che si poteva prestare ad errori interpretativi, la modifica in anno civile pur non cambiando la sostanza della disposizione consente una più corretta individuazione del periodo in cui va rintracciato il requisito contributivo.
Va evidenziato inoltre che ai fini della ricerca del requisito dei 3 mesi di contribuzione sono validi anche eventuali contributi figurativi relativi a periodi di tutela della maternità.
CALCOLO E MISURA
L’ indennità è rapportata al reddito (imponibile ai fini previdenziali e risultante dai versamenti contributivi) conseguito nel periodo relativo all’anno civile nel quale avviene la cessazione del rapporto e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto di lavoro. Il reddito medio mensile che si ottiene è quello sul quale si andrà a calcolare l’indennità (75% se inferiore o pari a 1.195 euro + 25% della differenza se superiore a detto importo).
L’importo dell’indennità non può superare (anche nel 2016) i 1.300 euro mensili. All’importo si applica, come noto, una decurtazione pari al 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
I valori di 1.195 euro e 1.300 euro che per legge ogni anno devono essere rivalutati rimangono gli stessi del 2015 (visti gli andamenti dei prezzi al consumo nel 2015 una norma della legge di stabilità 2016 ha stabilito che, rispetto a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali, non si possano sostanzialmente determinare rivalutazioni negative).
DURATA
L’indennità è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione compresi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione del rapporto e la cessazione stessa. Eventuali periodi di collaborazione che sono stati utilizzati già per l’erogazione di DIS-COLL non possono essere computati.
E’ importante mettere ancora una volta  in evidenza che eventuali periodi di maternità (che ricordiamo sono coperti con contribuzione figurativa), sono utili sia alla ricerca del requisito contributivo delle tre mensilità, sia per determinare la base di calcolo della DIS-COLL visto che l’indennità di maternità svolge una funzione sostitutiva del reddito nel periodo tutelato.
DOMANDA E DECORRENZA
Permane il termine di presentazione della domanda (in via telematica) di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto pena la decadenza dalla prestazione.
L’indennità è erogata a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, se invece la domanda viene presentata oltre il predetto ottavo giorno la DIS-COLL viene erogata a partire dal giorno successivo alla presentazione stessa.
Per i soli eventi di cessazione del rapporto di collaborazione intervenuti dal 1° gennaio 2016 al 05/05/2016 (data di pubblicazione delle circolare in commento), il decorso dei 68 giorni ai fini della decadenza dal diritto viene computato a partire dal 05/05/2016, rimanendo comunque  invariato il diritto a vedersi riconosciuta la prestazione a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione.
Il riconoscimento della DIS-COLL avverrà anche questa volta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse finanziarie (54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017).
REGIME DI CONDIZIONALITA’
Il presupposto dell’erogazione della DIS-COLL è il mantenimento dello stato di disoccupazione ed allo stesso tempo la partecipazione ad iniziative rientranti nell’ambito delle politiche attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale che vengono proposti e portati avanti dai Centri per l’impiego.
Per le suddette finalità, il d.lgs. n. 150/2015 (riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) prevede una serie di adempimenti del collaboratore percettore dell’indennità che se non rispettati, in alcuni casi, possono determinare sanzioni diversamente graduate. Le procedure e le eventuali sanzioni connesse a tali adempimenti sono così riassumibili:
ü  la presentazione all’INPS della domanda di DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nei confronti del competente Centro per l’Impiego;
ü    il collaboratore beneficiario della DIS-COLL, ancora privo di occupazione, deve contattare il centro per l’impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di DIS-COLL, per procedere alla stipula del patto di attivazione personalizzato. In caso di inerzia del collaboratore, è il Centro per l’Impiego che procede alla convocazione entro un termine la cui individuazione è affidata ad un decreto ministeriale, del quale ad oggi non abbiamo notizia;
ü  il collaboratore beneficiario della DIS-COLL deve partecipare alle attività previste dal patto di servizio, ed in particolare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro quali in via esemplificativa la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; accettare congrue offerte di lavoro secondo i criteri definiti dal d.lgs. n. 150/2015;
ü   il collaboratore beneficiario della DIS-COLL che non partecipa alle iniziative di politica attiva subisce una serie di sanzioni che vanno dalla decurtazione di un quarto di una mensilità di DIS-COLL in caso di mancata presentazione alla prima convocazione, alla decurtazione di una mensilità di DIS-COLL  in caso di mancata presentazione alla seconda convocazione,  fino alla decadenza dalla prestazione e dallo status di disoccupato in caso di mancata presentazione alla terza convocazione.
Le sanzioni sono applicate dall’INPS sulla base delle comunicazioni effettuate dai Centri per l’Impiego.
Molte delle disposizioni illustrate sono condizionate dall’avvio delle attività da parte dell’ANPAL, agenzia il cui statuto è stato da poco licenziato dal Consiglio dei Ministri, ma la cui operatività non è ancora iniziata.
Per tutti gli altri aspetti disciplinati dalla circolare INPS in oggetto ed in particolare le conseguenze in caso di nuova attività lavorativa, i limiti di cumulabilità con i voucher, tutte le cause di decadenza dalla prestazione, vi rinviamo ad una  lettura approfondita della stessa, che anche questa volta  è accompagnata da numerosi esempi.

giovedì 24 marzo 2016

Ministero del Lavoro: cir. 3/2016 – le nuove co.co.co.

Di seguito riportiamo le indicazioni del Ministero del Lavoro che, con la circolare 3/2016, sancisce le indicazioni per legittimare la presecuzione delle collaboirazioni.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, con le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015.
In particolare, il Ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle “Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA“.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, viene prevista l’applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro“ (c.d. etero-organizzazione).
Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.
In definitiva, le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Il Dicastero spiega anche il significato di:
  • “prestazioni di lavoro esclusivamente personali“: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
  • “continuative“: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“.
La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Stabilizzazione delle collaborazioni
I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
  2. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione“. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.
Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.
Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
Fonte: Ministero del Lavoro

 

 

mercoledì 17 giugno 2015

Decreti attuativi Jobs Act: riordino dei contratti

Lo scorso 11 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva 6 decreti legislativi in applicazione della L.183/2014 (Jobs Act); uno di questi interessa direttamente i lavoratori atipici poiché interviene sul riordino dei contratti e mello specifico sui Co.Co.Pro.
in sintesi riguarda la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall'entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). A partire dall'1 gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Vengono confermate le seguenti tipologie:

  • Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
  • Contratto di somministrazione
  • Contratto a chiamata
  • Lavoro accessorio (voucher)
  • Apprendistato
  • Part-time

mercoledì 28 gennaio 2015

Contratto a progetto: come funziona la disoccupazione 2015

Nel 2015 si chiama DIS-COLL ma non è molto diversa dalle altre indennità di disoccupazione previste negli scorsi anni per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto.

Sempre in modalità sperimentale e solo per un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, i lavoratori con
contratto a progetto potranno richiedere questa indennità nel caso si ritrovino in stato di disoccupazione. Questione diversa è invece quella della NASpI, la nuova assicurazione sociale che prende il via da 1 maggio per tutti i lavoratori subordinati.

I requisiti per avere la DIS-COLL sono:

  • avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal termine del contratto al primo gennaio dell'anno precedente lo stato di disoccupazione
  • avere almeno 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si è verificato lo stato di disoccupazione
L'importo dell'indennità viene calcolato nello stesso modo della NASpI e cioè è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso questo sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso sia superiore, deve essere aggiunto il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e i 1.195 euro suddetti. Come per la normale disoccupazione, l'importo massimo per il 2015 è di 1.300 euro. 

Per quanto riguarda il reddito medio, questo viene ricavato dai redditi dell'anno in cui è terminato il lavoro e da quelli dell'anno precedente divisi per i mesi di contribuzione.

La durata dell'indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione che sono stati dichiarati come requisito per ottenerla, ma in ogni caso non può essere più lunga di 6 mesi.

La domanda, come già accadeva in passato, deve essere presentata all'Inps in via telematica entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.

Nel caso di nuova occupazione è necessario distinguere tra:
  • attività di lavoro autonoma: nel caso di reddito annuo inferiore al limite per conservare lo stato di disoccupazione il lavoratore deve comunicare all'Inps entro 1 mese l'inizio dell'attività e la sua indennità sarà ridotta dell'80% del reddito previsto
  • attività di lavoro subordinata: l'indennità viene sospesa fino ad un massimo di 5 giorni
Fonte: contrattodilavoro.blogspot.com

mercoledì 5 marzo 2014

UNA TANTUM collaboratori 2014

Sono stati definiti i parametri per l'indennità UNA TANTUM di disoccupazione per i collaboratori, riteniamo quindi importante riportare una sintesi della Segreteria nazionale di NIDIL che chiarisce quali siano i requisiti definiti dall'INPS per accedervi.

con messaggio n. 2999 del 03.03.2014 l’Inps ha reso disponibile il nuovo modulo per la domanda di indennità “una tantum” per l’anno di richiesta 2014.

Contestualmente viene ridefinito il requisito relativo al limite di reddito nell’anno precedente la richiesta dell’indennità che viene rivalutato, così come previsto dalla legge Fornero (legge n. 92/2012), in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Pertanto tale limite è pari nel 2013 (rispetto alle richieste con anno di riferimento 2014) a  20.220 euro.

Inoltre, rispetto alle richieste di indennità presentate nel 2014 viene precisato che il requisito del periodo ininterrotto di disoccupazione per almeno due mesi nell’anno precedente la richiesta è quello certificato  ai sensi del d. lgs. N. 181/2000 art. 1, comma 2, lett.c) e successive modificazioni (iscrizione presso il centro per l’impiego di soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’ attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti).

Tale requisito può essere fatto valere attraverso un’autocertificazione nell’apposita sezione della nuova modulistica.

Ricordiamo che per le richieste presentate nel 2013 l’Inps richiedeva, solo per  il 2012, il semplice requisito dell’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi.


Alla luce delle nuove indicazioni Inps, riepiloghiamo i requisiti di accesso all’indennità per il 2014:
 Avere operato in regime di monocommittenza, ovvero per un solo committente, nell’anno precedente quello della richiesta;
Avere un reddito lordo complessivo imponibile ai fini fiscali inferiore a 20.220 € nell’anno precedente quello della richiesta;
Avere un contributo mensile nell’anno di richiesta (anno cosiddetto “di riferimento”), quindi avere percepito un compenso pari ad almeno un dodicesimo del minimale Inps per gli artigiani e commercianti (nel 2014 tale importo è pari a 1293 €);
Avere almeno due mesi di disoccupazione, ovvero essere rimasti senza contratto  ed iscritti al centro per l’impiego per almeno due mesi nell’anno precedente quello della richiesta;
Avere almeno 3 mensilità di contribuzione nell’anno precedente quello della richiesta.

mercoledì 22 maggio 2013

Una Tantum 2013 per i collaboratori

Stanziati i fondi  2013  per la disoccupazione dei lavoratori con contratto a progetto.
Dal 1 gennaio oltre a questa indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, arriva anche l'indennità di disoccupazione ASpI.
Tra le novità introdotte per i co.co.pro. da un emendamento del senato ci sono anche importanti chiarimenti sull'uso di questo contratto nei call center e i cambiamenti introdotti dalla Riforma.
Per ottenere l'indennità una tantum per i Co.co.pro. (collaboratori coordinati e continuativi a progetto) sono necessari alcuni requisiti:
•monocommittenza, con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro
•dato reddituale riferito all'anno precedente
•accredito contributivo di almeno una mensilità nell'anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell'anno precedente
•assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi
La domanda per la disoccupazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti suddetti entro comunque il 31 dicembre 2013

E' bene sapere che l'indennità una tantum è concessa a che ha avuto solo contratti a progetto e non è assicurato presso altre casse previdenziali. Per quanto riguarda il reddito lordo nell'anno precedente, deve essere non superiore a 20.000 euro con un numero di mensilità non inferiore a uno.

giovedì 14 febbraio 2013

Gestione separata: l'INPS pubblica le aliquote 2013

L'Inps ha pubblicato per gli iscritti alla  gestione separata le aliquote contributive per il 2013.
  • 27,72% (27,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Questa aliquota è la stessa del 2012
  • 20,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con un incremento del 2% rispetto all'anno scorso
La ripartizione dell'onere contributivo è sempre fissata in  1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del datore di lavoro .
I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

Per l'anno 2013 il massimale di reddito è fissato in 99.034,00 euro e il minimale di reddito è pari a 15.357,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2012 sono da calcolare con i contributi in vigore nel 2012.

venerdì 17 febbraio 2012

INPS: gestione separata - aliquote contributive anno 2012

L'INPS, con la circolare n. 16 del 3 febbraio 2012, informa che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie   
                        27,72%
(27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
                       18,00%

Fonte DPL Modena