Fonte: Il sole 24 ore
Lavorare da casa invece che in ufficio può aumentare la produttività? Il giorno dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sullo smart working (o
lavoro agile) si ragiona di pro e di contro. Già a caccia di bilanci
prima ancora che le norme siano diventate legge. Insomma, il telelavoro,
il papà dello smart working, è andato in soffitta, e si apre una nuova
era. Almeno dal punto di vista delle tutele, perché - come riportano i
dati dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano - quasi
il 50% delle grandi aziende sta già sperimentando questo tipo di
prestazione.
Che cos’è il lavoro agile?
La relazione introduttiva al disegno di legge sulle nuove misure per
il lavoro autonomo che contiene nella seconda parte le norme sul lavoro
agile ci aiuta a fare chiarezza; definisce il lavoro agile una
«modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro». Il testo ne detta anche i confini: il
lavoro agile è quel lavoro che può essere svolto in parte all'interno
dei locali aziendali e in parte all’esterno, seguendo però gli orari
previsti dal contratto di riferimento e prevede l’assenza di una
postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei
locali aziendali.
Trattamento economico
Uno specifico articolo viene dedicato al trattamento economico. Il
disegno di legge stabilisce che il lavoratore abbia il diritto di
ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni
all’interno dell’azienda. Inoltre, gli incentivi di carattere fiscale e
contributivo (ad esempio i premi) riconosciuti in caso di incremento di
produttività ed efficienza del lavoro sono applicabili anche ai
lavoratori “agili”. L’articolo mette nero su bianco la clausola di
invarianza finanziaria.
Le regole dell’accordo
Il testo disciplina anche la forma dell’accordo relativo alle
modalità di svolgimento e al recesso. Viene stabilito che l’accordo deve
essere stipulato per iscritto (pena la nullità) e disciplina le
modalità di esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali
aziendali. È previsto che vengano anche individuati i tempi di riposo
del lavoratore. Il contratto potrà essere a termine o a tempo
determinato e in questo ultimo caso il recesso può avvenire con un
preavviso non inferiore ai 30 giorni. E solo in presenza di un
giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere prima della
scadenza del termine.
Le nuove norme discipliano poi la protezione dei dati e la
riservatezza specificando che il datore di lavoro deve adottare - così
recita l’articolo in questione - «misure atte a garantire la protezione
dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la
prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile». Per ovvi motivi il
lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici
messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile quindi della
riservatezza dei dati cui può accedere.
Sicurezza e assicurazione
Vengono introdotte regole anche per quanto riguarda la sicurezza. Il
datore deve garantire salute e sicurezza a chi svolge questo tipo di
prestazione. A questo proposito è previsto l’obbligo di consegnare al
lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale
vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Infine
un capitolo sull’assicurazione obbligatoria. Anche in questo caso il
lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali ed è tutelato contro gli infortuni sul lavoro che
possono avvenire durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento della prestazione
lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

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