mercoledì 28 gennaio 2015

Contratto a progetto: come funziona la disoccupazione 2015

Nel 2015 si chiama DIS-COLL ma non è molto diversa dalle altre indennità di disoccupazione previste negli scorsi anni per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto.

Sempre in modalità sperimentale e solo per un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, i lavoratori con
contratto a progetto potranno richiedere questa indennità nel caso si ritrovino in stato di disoccupazione. Questione diversa è invece quella della NASpI, la nuova assicurazione sociale che prende il via da 1 maggio per tutti i lavoratori subordinati.

I requisiti per avere la DIS-COLL sono:

  • avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal termine del contratto al primo gennaio dell'anno precedente lo stato di disoccupazione
  • avere almeno 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si è verificato lo stato di disoccupazione
L'importo dell'indennità viene calcolato nello stesso modo della NASpI e cioè è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso questo sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso sia superiore, deve essere aggiunto il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e i 1.195 euro suddetti. Come per la normale disoccupazione, l'importo massimo per il 2015 è di 1.300 euro. 

Per quanto riguarda il reddito medio, questo viene ricavato dai redditi dell'anno in cui è terminato il lavoro e da quelli dell'anno precedente divisi per i mesi di contribuzione.

La durata dell'indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione che sono stati dichiarati come requisito per ottenerla, ma in ogni caso non può essere più lunga di 6 mesi.

La domanda, come già accadeva in passato, deve essere presentata all'Inps in via telematica entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.

Nel caso di nuova occupazione è necessario distinguere tra:
  • attività di lavoro autonoma: nel caso di reddito annuo inferiore al limite per conservare lo stato di disoccupazione il lavoratore deve comunicare all'Inps entro 1 mese l'inizio dell'attività e la sua indennità sarà ridotta dell'80% del reddito previsto
  • attività di lavoro subordinata: l'indennità viene sospesa fino ad un massimo di 5 giorni
Fonte: contrattodilavoro.blogspot.com

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