mercoledì 4 settembre 2013

Call center, accordo per i collaboratori a progetto

Intesa specifica per i circa 30mila addetti che operano in outbound. Fissato un compenso minimo garantito rapportato al contratto Tlc, uguale per tutti i lavoratori e valido su tutto il territorio nazionale
di rassegna.it
Call center, accordo per i collaboratori a progetto (autore foto: Alan Clark, rkdesign) (immagini di autore foto: Alan Clark, rkdesign)Dopo il recente rinnovo del contratto nazionale di categoria Assotelecomunicazioni-Asstel (titolare del ccnl), Assocontact (l'associazione che rappresenta le aziende di call center in outsourcing) e i sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno firmato un contratto collettivo specifico per i collaboratori a progetto dei call center che svolgono attività in modalità outbound. Ne danno notizia le organizzazioni firmatarie in una nota congiunta.
L'accordo riguarda oltre 30mila addetti e "rappresenta - si legge nel comunicato - un'importante novità nel panorama delle relazioni industriali, stabilendo una piattaforma di regole, diritti e welfare per lavoratori non subordinati su cui il comparto potrà basare il suo modello di sviluppo". In particolare, tre sono gli aspetti qualificanti. In primis, "il nuovo contratto stabilisce un compenso minimo garantito rapportato al contratto Tlc, uguale per tutti i lavoratori e valevole su tutto il territorio nazionale, prevedendo la possibilità di incrementare i guadagni attraverso il raggiungimento degli obiettivi prefissati".
"Viene assicurata, inoltre, una garanzia di continuità occupazionale stabilendo un meccanismo di prelazione attivabile dal collaboratore. Infine è prevista l'istituzione di un ente bilaterale, che sarà finanziato in misura diversa da aziende e collaboratori, con la finalità di offrire coperture economiche in caso di malattie di lunga durata e di gravidanza, salvaguardando così le eventuali assenze dal lavoro di questi collaboratori".
"Per la prima volta si è stipulato un accordo, nell’ambito del contratto delle Telecomunicazioni, che fissa regole chiare per l’impiego dei lavoratori a progetto nelle attività di call center, stabilendo retribuzione, diritti e garanzie". A dirlo è Massimo Cestaro, segretario generale Slc Cgil. "Si definisce un quadro di certezze per una platea di circa 40mila lavoratori, prevalentemente giovani e a maggioranza femminile, che spesso si affacciano al mondo del lavoro in uno dei pochi settori che ancora offre occupazione al mondo giovanile e dove spesso incontrano situazioni al di fuori della legalità, come testimoniano anche le ultime notizie di cronaca".
"Oltre a definire il livello retributivo minimo - prosegue il dirigente sindacale -, fondamentale è stata la disponibilità ad offrire a questi lavoratori un orizzonte e una speranza grazie all’introduzione di una graduatoria nella quale le aziende dovranno individuare il personale da assumere sia per nuovi contratti a progetto che per assunzioni a tempo indeterminato, evitando così discrezionalità aziendali. Inoltre, l’accordo prevede un’integrazione al reddito per maternità e malattie lunghe riconoscendo così, finalmente, a questi lavoratori diritti essenziali finora negati, consentendo di fare un importante passo in avanti e introducendo elementi minimi ma importanti di civiltà. Chi, ancora in questi giorni, denuncia l’impossibilità di fare industria nel nostro Paese - conclude Cestaro - dovrebbe interrogarsi piuttosto sui propri errori a partire dalla pretesa di voler piegare le regole alle proprie esigenze invece di concentrare gli sforzi per trovare soluzioni condivise tra le parti sociali".

martedì 3 settembre 2013

Novità nel Mercato del Lavoro con la legge 99/2013.

Pubblichiamo da fonte IPSOA una sintesi delle novitàà introdotte dalla L.99/2013 in materia di Mercato del Lavoro.

Entra in vigore il 23 agosto 2013 la legge di conversione del Decreto Lavoro (legge n. 99/2013). Tra le principali novità si segnalano agevolazioni contributive per nuove assunzioni, modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato, a tempo determinato, intermittente accessorio e a progetto, procedura conciliativa in caso di licenziamento, associazione in partecipazione, sanzioni in materia di igiene e sicurezza. 
La Legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, ha convertito con numerose modifiche e integrazioni il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione.
Nell’ambito lavoristico i principali interventi della legge, in vigore dal 23 agosto, riguardano la previsione di agevolazioni contributive a fronte di nuove assunzioni e diversi aspetti della disciplina del rapporto di lavoro concernenti il contratto di apprendistato, il lavoro a tempo determinato, il lavoro intermittente e accessorio, il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione, la procedura conciliativa in caso di licenziamento, le sanzioni in materia di igiene e sicurezza. Nelle note che seguono si dà conto delle disposizioni che hanno trovato conferma nel testo approvato in via definitiva e delle soppressioni, modificazioni e integrazioni intervenute nel corso dell’esame parlamentare.
Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori (art. 1)
L’incentivo per i datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ha trovato conferma, in sede di conversione in legge, con alcune novità che riguardano:
- le condizioni soggettive: sono state confermate le prime due condizioni poste in via alternativa dal decreto (deve trattarsi di giovani privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore/professionale), mentre nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la condizione relativa alla circostanza che i soggetti “vivano soli con una o più persone a carico”;
- la pubblicità della decorrenza del beneficio: il Ministero del lavoro darà comunicazione della data di decorrenza dell’incentivo, legata alla riprogrammazione di risorse già destinate a diverso utilizzo, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale;
- l’iter procedurale per l’ammissione all’incentivo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande: l’Inps deve comunicare al datore di lavoro, entro tre giorni dalla richiesta, la sussistenza dell’effettiva disponibilità delle risorse e riservare in favore del richiedente le somme corrispondenti; nei successivi sette giorni lavorativi il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza dal beneficio, ad assumere il lavoratore e comunicare all’Istituto, entro ulteriori sette giorni, sempre a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto;
- l’esclusione espressamente prevista per le assunzioni con contratto di lavoro domestico.
Sono confermate le altre condizioni e modalità. La misura dell’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione imponibile fino ad un massimo di 650 euro per ciascun lavoratore. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’agevolazione è corrisposta per un periodo di 18 mesi e spetta per una durata ridotta (12 mesi) anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni richieste; in caso di trasformazione si richiede che il datore di lavoro proceda entro un mese ad un’ulteriore assunzione con contratto di lavoro subordinato per la quale non sono previste particolari condizioni soggettive.
Le Regioni possono provvedere ad attivare ulteriori finanziamenti per l’incentivo in esame.
Apprendistato (art. 2, c. 1-3)
La qualificazione come straordinarie e temporanee (fino al 31 dicembre 2015) delle misure introdotte in materia di apprendistato dal D.L. n. 76 è stata soppressa in sede di conversione, unitamente al riferimento specifico alle piccole e medie imprese. La nuova disciplina assume perciò ora carattere strutturale e prevede che, in assenza dell’approvazione di linee guida per l’apprendistato professionalizzante da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni entro il 30 settembre 2013, troveranno applicazione a tratto generale le seguenti deroghe alla disciplina recata dal T.U. (D.Lgs. n. 167/2011):
a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito alla successiva adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’approvazione di disposizioni di specie da parte delle singole Regioni.
Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, c. 5 ter)
Con un comma inserito nell’art. 2 dalla legge di conversione si è stabilito che, per i tirocini di cui alle linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, i datori di lavoro con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il corrispondente Servizio informatico.
Lavoro a tempo determinato (art. 7, c. 1)
La conversione in legge del decreto ha comportato modifiche di carattere formale alle novità normative introdotte dal testo originario del D.L. n. 76.
Tali novità riguardano:
- l’abrogazione del divieto di proroga del contratto acausale già espressamente stabilito dall’art. 4, c. 2-bis, D.Lgs. n. 368/2001;
- l’eliminazione di ogni limitazione in precedenza posta al rinvio ai contratti collettivi, anche di secondo livello, per l’individuazione di altre ipotesi che non richiedono l’indicazione della causale;
- la riduzione dell’intervallo minimo tra contratti a termine in successione, riportata ai termini originari (10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi, 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata più elevata);
- l’eliminazione dell’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego la continuazione (di fatto) del contratto oltre il termine inizialmente fissato;
- l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368 dei contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- la specificazione che i contratti collettivi possono introdurre limiti quantitativi all’utilizzo del lavoro a tempo determinato anche con riferimento ai contratti acausali.
Distacco di personale (art. 7, c. 2)
Rappresenta una novità della legge di conversione l’inserimento di un nuovo comma all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, per chiarire che, in caso di distacco di personale tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa (art. 3, D.L. n. 5/2009 conv. L. n. 33/2009), l’interesse della parte distaccante, richiesto dal primo comma dello stesso art. 30 per la configurabilità dell’istituto, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 del codice civile. Per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal medesimo contratto di rete.
Lavoro intermittente (art. 7, c. 2)
Sono confermate le disposizioni del testo originario del decreto relative: al limite al ricorso al lavoro intermittente con il medesimo datore di lavoro, stabilito in 400 giornate di effettivo lavoro, nell’arco di tre anni solari; al termine iniziale per il calcolo (le prestazioni effettuate dopo l’entrata in vigore del D.L.); alla sanzione per superamento del predetto limite (trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato); allo spostamento al 1° gennaio 2014 della data dalla quale cesseranno di produrre effetti i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti entro il 17 luglio 2012 e non più compatibili con le regole poste dalla L. n. 92/2012.
Una novità di rilievo, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 76, è invece costituita dall’esclusione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo dal campo di operatività del nuovo limite di durata, mentre è stata soppressa dal Senato la disposizione del testo originario del decreto che escludeva l’applicabilità della sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro) per mancata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro in quelle fattispecie in cui la volontà di non occultare la prestazione intermittente emergesse dagli adempimenti contributivi precedentemente assolti.
Lavoro a progetto (art. 7, c. 2)
Trovano conferma le norme originarie del decreto che sono intervenute sui requisiti (art. 61, D.Lgs. n. 276/2003) e sulla forma (art. 62, D.Lgs. cit.) del contratto di lavoro a progetto: con la prima modifica vengono esclusi dalla nozione i rapporti di collaborazione che prevedano l’affidamento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (e non disgiuntamente “esecutivi o ripetitivi” come nel testo previgente); con la seconda (soppressione della frase “ai fini della prova”) diventano essenziali per la validità del contratto i contenuti richiesti dalla legge (indicazione della durata della prestazione, descrizione del progetto, indicazione del corrispettivo, ecc.).
Novità introdotte in sede di conversione:
- la proroga automatica dei contratti che hanno per oggetto un’attività di ricerca scientifica, quando questa venga ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo;
- l’interpretazione autentica dell’espressione utilizzata nell’art. 61, c. 1, per individuare le attività dei call center outbound per le quali è consentito il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto (“vendita diretta di beni e di servizi”).
Lavoro accessorio (art. 7, c. 2)
Resta confermata l’eliminazione del riferimento alla natura “meramente occasionale” delle prestazioni di lavoro accessorio, già contenuta nell’art. 70, c. 1, D.Lgs. n. 276. Viene accolta così dal legislatore la linea interpretativa seguita dal Ministero del lavoro secondo cui la condizione determinante per poter qualificare il rapporto come accessorio è esclusivamente il rispetto del requisito di carattere economico (limite complessivo di 5.000 euro/annuo, ridotto a 2.000 euro per le attività svolte a favore di imprenditori o professionisti).
Procedura di conciliazione in caso di licenziamento (art. 7, c. 4)
Con la conversione in legge ha trovato conferma la limitazione del campo di applicazione della procedura dal quale sono esclusi:
- i licenziamenti per superamento del periodo di comporto nelle fattispecie tutelate dall’art. 2110 cod. civ.;
- i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con successive assunzioni presso le aziende subentranti;
- le interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Associazione in partecipazione (art. 7, c. 5 – art. 7 bis)
La conversione in legge del D.L. n. 76 ha introdotto due rilevanti novità:
- l’esclusione dalle disposizioni che limitano la possibilità di stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro delle imprese a scopo mutualistico, degli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’art. 2540 cod. civ. il cui contratto sia certificato a norma dell’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, dei rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, esecutori, volti alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento;
- la possibilità di regolarizzare gli associati in partecipazione attraverso la stipulazione, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 30 settembre 2013 con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di specifici contratti collettivi che prevedano l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti in questione. I datori di lavoro interessati alla regolarizzazione devono versare alla gestione separata Inps, a titolo di contributo straordinario integrativo, una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Al buon esito della procedura consegue l’estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta; viene altresì meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo.
Agevolazioni contributive per assunzione di disoccupati (art. 7, c. 5)
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Aspi è concesso, per ogni mensilità di retribuzione erogata, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’agevolazione non compete con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultava con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Convalida delle dimissioni (art. 7, c. 5)
Come già previsto dal testo originario del D.L. n. 76 e confermato in sede di conversione, la procedura di convalida delle dimissioni istituita dalla L. n. 92/2012 trova applicazione, in quanto compatibile, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e con contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Igiene e sicurezza: rivalutazione delle sanzioni (art. 9, c. 2)
La legge di conversione ha confermato la decorrenza (1° luglio 2013) e l’entità (9,60%) della prima applicazione del meccanismo di rivalutazione periodica delle ammende e delle sanzioni amministrative previsto dall’art. 306, D.Lgs. n. 81/2008. Viene ora precisato che le misure rivalutate si applicano esclusivamente alle sanzioni irrogate per violazioni commesse successivamente alla data indicata.
Contratti di prossimità (art. 9, c. 4)
Risulta soppresso, dopo l’esame da parte del Senato, l’obbligo di depositare i contratti di prossimità presso la Direzione territoriale del lavoro, ai fini della loro efficacia derogatoria.

mercoledì 22 maggio 2013

Una Tantum 2013 per i collaboratori

Stanziati i fondi  2013  per la disoccupazione dei lavoratori con contratto a progetto.
Dal 1 gennaio oltre a questa indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, arriva anche l'indennità di disoccupazione ASpI.
Tra le novità introdotte per i co.co.pro. da un emendamento del senato ci sono anche importanti chiarimenti sull'uso di questo contratto nei call center e i cambiamenti introdotti dalla Riforma.
Per ottenere l'indennità una tantum per i Co.co.pro. (collaboratori coordinati e continuativi a progetto) sono necessari alcuni requisiti:
•monocommittenza, con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro
•dato reddituale riferito all'anno precedente
•accredito contributivo di almeno una mensilità nell'anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell'anno precedente
•assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi
La domanda per la disoccupazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti suddetti entro comunque il 31 dicembre 2013

E' bene sapere che l'indennità una tantum è concessa a che ha avuto solo contratti a progetto e non è assicurato presso altre casse previdenziali. Per quanto riguarda il reddito lordo nell'anno precedente, deve essere non superiore a 20.000 euro con un numero di mensilità non inferiore a uno.

venerdì 22 marzo 2013

Libri: Stabile precariato

Le condizioni di un precario cronico, o meglio stabile come si definisce l'autore, vengono raccontate da Carlo Albè nel suo libro  Stabile precariato.
Romanzo autobiografico dal doppio registro narrativo; sono presenti infatti la forma epistolare, nella prima parte ed un diario nella seconda, rende  evidenti le contraddizioni del Mercato del Lavoro in Italia e le frustrazioni che queste generano su lavoratori e lavoratrici trasversalmente coinvolti a prescindere da età, curriculum e provenienza sociale.
In questo il disastro provocato da molti anni di malgoverno è stato assolutamente democratico.
Le lettere sono indirizzate a Lorenzo, il miglior amico di Vittorio il protagonista, trasferitosi a Berlino. Si tratta  di un vero e proprio quadro della situazione del nostro Paese attraverso gli occhi di chi è costretto suo malgrado a doversi adattare ad un sistema che vede i lavoratori, o aspiranti tali, nel ruolo di vittime vessate e costretti per sopravvivere a continue mediazioni al ribasso.
Pur essendo evidente in alcuni tratti la pesantezza della situazione anche sul piano personale, l'autore non trascende mai nel vittimismo offrendo al lettore un'immagine di forza e caparbietà.
Il diario narra le gesta del nostro eroe all'interno di un call center; si tratta della vera storia di Carlo che in questa situazione surreale analizza lucidamente gli atteggiamenti, talvolta involontariamente comici, di colleghi ed utenti intervistati.
La Lapsus, nome di fantasia per un'importante società demoscopica, impone ai suoi collaboratori (di contratti veri non se ne parla) condizioni al limite della sopportabilità e, come se non bastasse, a fronte di contratti milionari, recentemente, ha operaato ingenti tagli del personaleall'insegna della "necessaria" riduzione dei costi per effetto della crisi.
Carlo Albè, a differenza della maggior parte dei precari italiani ha trovato nella scrittura una risorsa di rilancio personale ed una speranza per il futuro. Stabile precariato è il suo secondo romanzo autoprodotto che l'autore pubblicizza attraverso piacevoli serate di lettura e musica.
Francesco Vazzana

giovedì 14 febbraio 2013

Gestione separata: l'INPS pubblica le aliquote 2013

L'Inps ha pubblicato per gli iscritti alla  gestione separata le aliquote contributive per il 2013.
  • 27,72% (27,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Questa aliquota è la stessa del 2012
  • 20,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con un incremento del 2% rispetto all'anno scorso
La ripartizione dell'onere contributivo è sempre fissata in  1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del datore di lavoro .
I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

Per l'anno 2013 il massimale di reddito è fissato in 99.034,00 euro e il minimale di reddito è pari a 15.357,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2012 sono da calcolare con i contributi in vigore nel 2012.

lunedì 11 febbraio 2013

Ue: CGIL, preoccupano tagli a crescita, bene fondi lavoro giovani

Per i giovani della CGIL occorre introdurre anche in Italia la Garanzia Giovani, una misura finalizzata ad accompagnare i giovani nella fase di transizione tra la fine del percorso di studio e l'accesso al lavoro. "Su 'Youth Garantee' abbiamo nostra proposta, politica si misuri” » Firma la petizione per istituire anche in Italia la Youth Guarantee
08/02/2013 da cgil nazionale
Un giudizio di “forte preoccupazione per i tagli ai fondi per la crescita e la ricerca” ma si considera invece “positiva l'individuazione di risorse specifiche per mettere in atto misure di contrasto alla disoccupazione giovanile” da investire attraverso quella 'Garanzia Giovani' nei confronti della quale la CGIL ha avanzato una sua specifica proposta. E' quanto afferma la CGIL in merito all'accordo per il bilancio dell'Unione Europea.

In una nota del sindacato di Corso d'Italia si legge: “Esprimiamo un giudizio di forte preoccupazione per i tagli ai fondi sulla crescita e sulla ricerca, proprio in un momento in cui c'è la forte necessità di aumentare la competitivitàe la coesione sociale dell'Europa, specie in Italia anche in ragione dei dati diffusi oggi dall'ISTAT. Ci riserviamo un ulteriore approfondimento in relazione alle ricadute che il bilancio potrà avere e ai prossimi sviluppi dell'iter istituzionale”. Inoltre, prosegue la CGIL, “consideriamo positiva la notizia che nel bilancio dell'Unione Europea siano state individuate risorse specifiche per mettere in atto misure di contrasto alla disoccupazione giovanile, rivolte ai paesi in cui supera il 25%. Il nostro Paese deve saper cogliere in pieno questa opportunità con un piano di investimenti volto a creare nuovo e buono lavoro e politiche per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani”.

Per il sindacato “è necessario che lo Stato e le Regioni predispongano rapidamente le relative misure di intervento al fine di utilizzare in pieno tutte le risorse disponibili. Occorre introdurre anche in Italia, così come discusso nel corso del vertice europeo, la Garanzia Giovani (Youth Guarantee), una misura finalizzata ad accompagnare i giovani nella fase di transizione tra la fine del percorso di studio e l'accesso al lavoro”. Per chiedere l'adozione di tale misura la CGIL ricorda di aver “recentemente presentato una propria proposta e una campagna a sostegno: nella nostra proposta 'garantire i giovani' significa innanzitutto offrire loro percorsi di sostegno personalizzati, rilanciando i servizi pubblici all'impiego e le politiche di attivazione, che nel nostro paese hanno subito un grave disinvestimento. L'emergenza sociale determinata dalla disoccupazione non può essere solo uno spot elettorale: chiediamo -a chi si candida a governare - conclude la CGIL - di misurarsi concretamente con questa priorità”.