Notizie utili

Campagna NIdiL PARITA' DI TRATTAMENTO

NIdiL avvia un'iniziativa di sensibilizzazione ed informazione per garabtire ai lavoratori e le lavoratrici in somministrazione i medesimi diritti garantiti a chi è assunto direttamente dall'azienda utilizzatrice.


27 aperile 2015


Con la punnlicazione da parte dell'INPS della circolare n.83 del 27 aprile, è diventata operativa la nuova prestazionedi disoccupazione, riservata ai collaboratori, Dis-Coll.

Per avere tutte le notizie utili e gli approfondimenti in merito a questo strumento, visitate Disoccupazione per i Collaboratori sul sito NIdiL CGIL   


13 ottobre 2014


Periodo di comporto malattia - Quello che dovete sapere [AGGIORNATO]

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, esiste un periodo di comporto durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ogni
CCNL ha un suo periodo di comporto e uno specifico funzionamento in base anche alle regole del contratto nazionale e alla tipologia di lavoratori interessati.

Di seguito trovate, divisi per i contratti più conosciuti, i vari periodi di comporto
malattia e infortunio per i lavoratori non in prova:
  • Contratto Commercio: 180 giorni in 1 anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro
  • Contratto Metalmeccanici: i periodi di seguito si intendono per assenze verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso: 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti (più altri 3 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi), 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti (più altri 4,5 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi), 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni (più altri 6 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi)
  • Contratto  Metalmeccanici Artigiani Confsal: 6 mesi nell'ultimo biennio e 9 mesi nell'ultimo triennio
  • Contratto Metalmeccanici Artigiani: 9 mesi o 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti
  • Contratto Colf e Badanti: 45 giorni in 1 anno solare
  • Contratto della Scuola: 18 mesi per assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente
  • Contratto Scuole Private (ANINSEI): 180 giorni in 1 anno solare
  • Contratto Metalmeccanici per Installazione impianti, orafi e odontotecnici: 6 mesi per anzianità fino ai 5 anni e 8 mesi per anzianità oltre i 5 anni
  • Contratto Trasporti e Logistica: 245 giorni in caso di anzianità inferiore ai 5 anni e 365 in caso di anzianità superiore ai 5 anni
Superato il periodo di comporto il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Invece nel caso di malattie effettuate in maniera strategica (es. a ridosso di riposi o giorni festivi) che portino ad uno
scarso rendimento lavorativo, anche senza il superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

[Aggiornamento del 13/10/2014] Dopo la sentenza della Corte di Cassazione (n. 21106 del 24 settembre 2014) sono necessari alcuni chiarimenti relativi al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

  • il calcolo dei giorni (es. 180 per il Commercio) deve essere effettuato sull'intero ammontare dei giorni di malattia, compresi quindi anche le festività, nel caso i certificati fossero a cavallo di giorni non lavorativi
  • il licenziamento può avvenire anche quando il periodo di comporto sia stato superato anche di un solo giorno. Il lavoratore per evitare di raggiungere il limite dei giorni consentiti di malattia può richiedere le ferie, ma è facoltà del datore di lavoro non concederle
  • se il lavoratore è in malattia, ma non ha ancora superato il periodo di comporto, può essere licenziato solo per giustificato motivo oggettivo

La gestione separata dell'INPS
Cointributi 2011: l'inps con la circolare del 9 febbraio 2011 n.30 ha reso noto le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata.
  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie    26,72%                  (26,00% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 17,00%
circolare 09/02/2011