mercoledì 16 dicembre 2015

Da contratto a progetto ad indeterminato: situazione 2016

Anche nel 2016, come per l'anno in corso, chi stabilizza un lavoratore a progetto con un contratto a tempo indeterminato fruisce di numerosi vantaggi.
  • continua la cancellazione di tutti gli illeciti legati al collaboratore a progetto nel caso questo svolgeva mansioni da lavoro subordinato
  • valgono anche nel caso di stabilizzazione di un co.co.co. gli incentivi per l'assunzione previsti per il prossimo anno (3.250 euro per due anni)

Un doppio vantaggio quindi per tutti i datori di lavoro che dal 1 gennaio 2016, data che segna la fine dei contratti a progetto, trasformano un collaboratore a progetto o partita Iva in dipendente a tempo indeterminato. 

In dettaglio, le violazioni oggetto della sanatoria prevista dal Jobs Act in caso di stabilizzazione, sono quelle di tipo amministrativo, contributivo e fiscale. Restano fuori gli illeciti riscontrati durante le ispezioni fatte antecedentemente all'assunzione. 

Secondo il parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è possibile per un datore di lavoro sfruttare entrambe i vantaggi elencanti sopra. Per il lavoratore, che spesso previene da anni di contratti a progetto indebiti, c'è l'eventuale consolazione di ritrovarsi con un contratto a tempo indeterminato (da ricordare sempre con tutele crescenti) ma senza più la possibilità di citare il datore di lavoro per gli inferiori contributi versati e i diritti che spettavano, come ferie e malattia. 
Da: contrattolavoro.blogspot.it 

sabato 14 novembre 2015



COMUNICATO STAMPA NIdIL CGIL

Il danno e la beffa: il Governo toglie l'indennità di disoccupazione ai collaboratori

Roma, 13 novembre - Oltre alla beffa del Jobs-Act ora anche il danno: dopo aver annunciato la (finta) scomparsa delle collaborazioni, ora il Governo non rifinanzia la DISCOLL, unico strumento di sostegno al reddito dei lavoratori precari.

Infatti la Commissione Bilancio del Senato ha bocciato l'emendamento che prevedeva il finanziamento della DISCOLL oltre la scadenza prevista del 31 dicembre 2015.
Nella lotta alla precarietà economica e sociale si dimostra ancora una volta la distanza tra gli annunci dell'Esecutivo e i fatti.

NIdiL CGIL continuerà la sua battaglia affinché ai lavoratori precari venga riconosciuto in via definitiva il diritto al sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro.











Ufficio Stampa CGIL Nazionale
Corso d'Italia, 25 - 00198 ROMA
tel. 06 8476352 - 342 9204449



mercoledì 28 ottobre 2015

Somministrazione eccedente rispetto alle percentuali previste dal CCNL: no della Cassazione alla trasformazione del rapporto

Nel caso in cui l’utilizzatore stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21399 del 21 ottobre 2015.

IL FATTOUn lavoratore conveniva in giudizio la società alle cui dipendenze aveva lavorato come autista dal 2001 al 2004 in forza di contratti di fornitura di lavoro a tempo determinato, stipulati dalla predetta società con varie agenzie di lavoro interinale. Deduceva l’illegittimità dei contratti, in primo luogo per il superamento dei limiti percentuali di lavoratori interinali rispetto a quelli dipendenti dall’utilizzatore, così come fissati dalla contrattazione collettiva. Chiedeva, pertanto, accertarsi l’illegittimità del ricorso alla fornitura lavoro a tempo determinato da parte della società, la nullità dei termini finali apposti ai contratti di fornitura e la conseguente conversione dei rapporti a termine intermediati in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato direttamente alle dipendenze della società.
Il Tribunale adito riteneva illegittimo il contratto di lavoro interinale stipulato il 3/10/2003 per il periodo 4/10/2003-20/12/2003, per violazione della clausola di contingentamento prevista dalla contrattazione collettiva, in base alla quale i lavoratori interinali non potevano superare l’8% della forza già in organico presso l’impresa utilizzatrice.
La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, osservando che il contratto in questione doveva ritenersi disciplinato dalla legge n. 196/1997 e non dal decreto legislativo n. 276/2003 (c.d. decreto Biagi), entrato in vigore il 24/10/2003, dopo che il contratto individuale di lavoro era stato stipulato (3/10/2003). Rilevava che l’art. 10 della legge n. 196/1997 non censurava l’ipotesi del mancato rispetto dei limiti percentuali di contingentamento. Deduceva, inoltre, che sulla base dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, doveva escludersi l’esistenza di limiti percentuali previsti per l’utilizzo di lavoratori interinali nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto cit. ed il rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri (applicabile al caso di specie) avvenuto il 14/12/2004, talché il c.c.n.l. aveva mantenuto efficacia solo nella parte relativa alla individuazione delle esigenze temporanee legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore rilevando che il legislatore aveva posto fine al radicale e assoluto divieto di intermediazione di cui alla legge n. 1369/1960, fissando i limiti della professionalità degli intermediari e della tassatività delle ipotesi.
Ha ammesso, pertanto, accanto alle ipotesi legali di uso del contratto di fornitura, le ipotesi individuate nei contratti collettivi, ponendo due condizioni:
– che si tratti di contratti collettivi di livello nazionale stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
– che i contratti individuino i limiti quantitativi alla possibilità di utilizzo dei lavoratori interinali.
Poiché nel caso di specie era stato acclarato in giudizio il superamento dei limiti percentuali previsti dall’art. 7, lett. d), del c.c.n.l. autoferrotranvieri 27/11/2000, doveva reputarsi vi fosse stata fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, talché il rapporto doveva intendersi costituito direttamente alle dipendenze dell’imprenditore utilizzatore e a tempo indeterminato.
Osservava che i due limiti percentuali previsti dall’art. 7, lett. d, e dall’art. 7, lett. f, c.c.n.l. cit., non si escludono ma si applicano in modo concorrente, nel senso che i lavoratori interinali devono rimanere in ogni trimestre nella media dell’8% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda, e sommati ai lavoratori a termine contestualmente assunti direttamente dall’azienda non devono superare il limite del 20%.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore. Sul punto, gli Ermellini richiamano il principio ribadito in sede di legittimità in base al quale “In tema di lavoro interinale, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile “ratione temporis“), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore” (Sez. L., sentenza n. 5667 del 10/04/2012).
Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che quando la irregolarità denunciata, come nella specie, non attiene ne’ inficia il contratto tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, questo spiega i suoi effetti “naturali”, così integrando lo schema legale che prevede obblighi di retribuzione e contribuzione a carico della fornitrice, ed impedisce di ricadere nel paradigma del rapporto di lavoro subordinato ordinario con la utilizzatrice.
Ne consegue il rigetto del ricorso.

Fonte: lavorofisco.it

lunedì 31 agosto 2015

Tutte le informazioni sul Jobs Act

La CGIL nazionale ha reso operativo un sito tematico: www.adessolosai.it che illustra in modo semplice i contenuti del Jobs Act.
Dal sito è possibile inoltre accedere ad una guida completa ed accessibile, seconda pubblicazione dei quaderni di wikilabour: http://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fJobs-Act%2fGuida%2fGuida-Jobs-Act_Testo_Rel-02.pdf

mercoledì 17 giugno 2015

Decreti attuativi Jobs Act: riordino dei contratti

Lo scorso 11 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva 6 decreti legislativi in applicazione della L.183/2014 (Jobs Act); uno di questi interessa direttamente i lavoratori atipici poiché interviene sul riordino dei contratti e mello specifico sui Co.Co.Pro.
in sintesi riguarda la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall'entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). A partire dall'1 gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Vengono confermate le seguenti tipologie:

  • Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
  • Contratto di somministrazione
  • Contratto a chiamata
  • Lavoro accessorio (voucher)
  • Apprendistato
  • Part-time

lunedì 8 giugno 2015

Nidil Cgil. Oltre il 40% delle partite Iva sono false. Così si sfruttano i lavoratori

Riportiamo un'intervista del 30 marzo  rilasciata a Radio Articolo 1 da Claudio Treves Segretario generale di NIdiL CGIL.

Prima o poi - afferma il Segretario del Sindacato degli atipici CGIL - le truffe, i “bidoni”, le prese in giro da parte del presidente del Consiglio, ministri, vengono a galla. Questa volta si tratta delle false partite Iva, poi arriveranno anche i numeri reali sulla occupazione. Il mistero del Lavoro, forse, renderà noti quanti sono realmente i nuovi posti dei 79 mila annunciati in modo generico. Le nostre informazioni dicono che al massimo solo il 20% sono nuovi posti,il grosso riguarda trasformazione di contratti già esistenti, precari , partite Iva fasulle. E sarebbe utile che anche il presidente dell’Inps dica quali sono le famose richieste avanzate dalle imprese per contratti secondo il Jobs act. Si potrebbe dare il caso che s i tratti di badanti, lavoratori domestici, saltuari finti e via dicendo. Insomma fare chiarezza e ce ne è bisogno è un obbligo visto quanto sta accadendo per quanto riguarda le partite Iva.
Rivela l’inganno Claudio Treves, segretario generale di Nidil Cgil, intervistato da RadioArticolo1 nel corso della trasmissione ItaliaParla il quale parla di una “ polarizzazione in atto dei flussi occupazionali, da un lato verso rapporti di lavoro formalmente a tempo indeterminato, ma di facilissima risoluzione, dall’altro verso rapporti al di fuori delle tutele”. “Il decreto legislativo, varato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio- prosegue è una colossale presa in giro, perché sopprime la collaborazione a progetto, ma non le collaborazioni coordinate e continuative che, nell’ordinamento, non hanno alcuna disposizione di tutela. Per cui il loro compenso, la loro durata di prestazione, la facilità con cui il commettente può interrompere il rapporto in ogni momento, tutto ciò è assolutamente confermato. Dunque, alle false partita Iva si sono aggiunti ora anche i falsi sul Jobs act”..

Il ricorso delle aziende alle partite Iva per sfruttare manodopera
“Alcuni giuslavoristi-prosegue- pensano che alla fine la riforma del mercato del lavoro del Governo avrà effetti sull’universo delle partite Iva: in assenza di un efficace riordino delle forme contrattuali, potrebbe aumentare il ricorso alle partite Iva da parte delle aziende, che le utilizzerebbero, come spesso fanno, per sfruttare manodopera. Di certo, le agevolazioni contributive rilevantissime, per quanto riguarda il lavoro a tempo indeterminato, a cui si aggiunge la possibilità di licenziare i lavoratori a tempo indeterminato senza particolari rischi per l’imprenditore, stanno convincendo le imprese a spostare le assunzioni verso questa forma di rapporto. Inoltre, non ci saranno più contratti di collaborazione a progetto, ma esisteranno partite Iva e Co.co.co., con ancora meno rischi per l’impresa. Ciò può determinare una polarizzazione dei flussi occupazionali, da un lato verso rapporti di lavoro formalmente a tempo indeterminato, ma di facilissima risoluzione; dall’altro, verso rapporti compiutamente al di fuori della sfera delle tutele”.

Dall’indagine conoscitiva del Nidil emergono risultati allarmanti
A proposito di partite Iva, una indagine conoscitiva del Nidil condotta attraverso un questionario on line, a ha fatto emergere un dato preoccupante: oltre il 40% sono false.” Risultato allarmante, ma non sorprendente, per noi-dice Treves-ricordiamoci che dal primo gennaio sono entrati in vigore i cosiddetti criteri di presunzione della riforma Fornero; nel senso che una legge del 2012 è stata frenata da una disposizione introdotta successivamente, che ha bloccato per due anni ciò che quella legge prevedeva.Ovvero una presunzione, diciamo di subordinazione, per i titolari di partita Iva, a cui si potessero applicare due delle seguenti tre condizioni: un rapporto di lavoro prevalente, nel senso di una committenza che contasse per almeno l’80% del reddito di quel lavoratore esaminato su due anni; una durata della committenza di almeno otto mesi, anche questo da analizzare su un arco di tempo di due anni; la predisposizione da parte del committente di sedi e strumenti di lavoro”. “Se il lavoratore, titolare di partiva Iva – prosegue Treves -, rientra in due di queste tre fattispecie, allora, secondo la legge Fornero, si può presumere che sia in realtà un titolare falso di partita Iva, e da ricondurre quindi nell’ambito del lavoro subordinato. Tale impianto è entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno, e ora il Governo si appresta a cancellarlo nello schema di Dl. Il nostro questionario fotografa, sulla base delle risposte che le persone hanno deciso di dare, quali potrebbero essere gli effetti di questa normativa, se venisse applicasse oggi, e quindi i risultati dicono che su 100 persone, 42 rientrano nelle condizioni previste dalla legge Fornero per essere dichiarate false”, osserva ancora Treves.

I diritti da estendere ai lavoratori realmente autonomi
“Il nostro pezzetto di contrattazione inclusiva, nei confronti dei lavoratori non subordinati, lo facciamo da una decina d’anni. E abbiamo anche raccolto gli accordi sottoscritti, presentandoli all’ultimo congresso con un libretto che si chiama ‘Le frontiere della contrattazione inclusiva’. Il criterio che abbiamo scelto è quello che dovrebbe seguire un sindacato, partendo dalla condizione di lavoro delle persone. Abbiamo firmato intese con aziende della formazione, a cominciare dai Foa, con il mondo delle organizzazioni non governative, con società di ricerca di mercato. In tutti i casi, abbiamo definito che le figure che svolgevano attività tipica dell’impresa non potevano avere altro rapporto, e quindi altri diritti, che non quelli del lavoro subordinato, mentre chi forniva apporti professionali qualificati e rivolti a una pluralità di committenti senza vincoli di orario e pagato a risultato, quello non solo era un lavoro autonomo legittimo, ma a quel lavoratore andavano estesi, compatibilmente con le peculiarità della prestazione, diritti fondamentali, come infortunio, maternità, malattia, diritto all’aggiornamento. Ecco, quando penso allo Statuto dei diritti dei lavoratori da aggiornare, penso a un’operazione del genere; cioè, garantire che al di là delle forme con cui la prestazione lavorativa viene svolta, alcune cose siano previste a prescindere.”

giovedì 30 aprile 2015

NASPI la nuova disoccupazione in vigore dal 1° maggio

Gli ultimi anni hanno portato forti cambiamenti ammortizzatori sociali e in particolare per l'indennità di disoccupazione che da ordinaria e ridotta è passata ad ASpI e mini-ASpI e ora, dal 1 maggio 2015, a NASpI.

Per capire com'è cambiata, sotto trovate una cronistoria della disoccupazione con alcune informazioni che vi faranno capire la sua evoluzione nel tempo:
  • NASpI attiva dal 1 maggio 2015 (sostituisce ASpI e mini-ASpI)
    • A chi spetta - Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta - 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni
    • Quanto dura - la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta sulla base degli ultimi 4 anni
    • Importo - 75% della retribuzione media mensile per importi pari o inferiori a 1.195 euro. Per importi superiori si dovrà aggiungere il 25% del differenziale tra retribuzione mensile e l'importo sopra riportato
  • ASpI - non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spettava - Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori che avessero versato almeno 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Durata - da 10 a 16 mesi, in base all'età
    • Importo - 75% della retribuzione media mensile 
  • Mini-ASpI - non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spettava - Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori che avessero versato almeno 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Durata - la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta
    • Importo - 75% della retribuzione media mensile 
  • Indennità di disoccupazione ordinaria - non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava - Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava - 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto durava - 8 mesi per disoccupati sotto i 50 anni e 12 mesi per disoccupati sopra i 50 anni
    • Importo - 60% della retribuzione media lorda degli ultimi tre mesi lavorati per 6 mesi (50% per i due mesi seguenti e 40% per gli altri)
  • Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava - Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava - 78 giornate di lavoro con 2 anni di anzianità contributiva
    • Quanto durava - 180 giorni
    • Importo - 35% della retribuzione per i primi 120 giorni (40% per successivi)

mercoledì 25 febbraio 2015

Speciale Jobs Act

Il numero speciale della Newsletter Wikilabour con interventi di Fezzi e Scarpelli sui  primi decreti attuativi del jobs act.

mercoledì 28 gennaio 2015

Contratto a progetto: come funziona la disoccupazione 2015

Nel 2015 si chiama DIS-COLL ma non è molto diversa dalle altre indennità di disoccupazione previste negli scorsi anni per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto.

Sempre in modalità sperimentale e solo per un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, i lavoratori con
contratto a progetto potranno richiedere questa indennità nel caso si ritrovino in stato di disoccupazione. Questione diversa è invece quella della NASpI, la nuova assicurazione sociale che prende il via da 1 maggio per tutti i lavoratori subordinati.

I requisiti per avere la DIS-COLL sono:

  • avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal termine del contratto al primo gennaio dell'anno precedente lo stato di disoccupazione
  • avere almeno 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si è verificato lo stato di disoccupazione
L'importo dell'indennità viene calcolato nello stesso modo della NASpI e cioè è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso questo sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso sia superiore, deve essere aggiunto il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e i 1.195 euro suddetti. Come per la normale disoccupazione, l'importo massimo per il 2015 è di 1.300 euro. 

Per quanto riguarda il reddito medio, questo viene ricavato dai redditi dell'anno in cui è terminato il lavoro e da quelli dell'anno precedente divisi per i mesi di contribuzione.

La durata dell'indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione che sono stati dichiarati come requisito per ottenerla, ma in ogni caso non può essere più lunga di 6 mesi.

La domanda, come già accadeva in passato, deve essere presentata all'Inps in via telematica entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.

Nel caso di nuova occupazione è necessario distinguere tra:
  • attività di lavoro autonoma: nel caso di reddito annuo inferiore al limite per conservare lo stato di disoccupazione il lavoratore deve comunicare all'Inps entro 1 mese l'inizio dell'attività e la sua indennità sarà ridotta dell'80% del reddito previsto
  • attività di lavoro subordinata: l'indennità viene sospesa fino ad un massimo di 5 giorni
Fonte: contrattodilavoro.blogspot.com

Tutele crescenti, per il nuovo abitante del Colle


Oggi, nell'imminenza del primo giorno di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio consulta il suo vero riferimento politico: Silvio Berlusconi.
Questo suscita in me lo spunto per qualche riflessione su un argomento che, altrimenti a differenza di tornate precedenti, avrei vissuto in un sostanziale disinteresse.
Disinteresse perché sono convinto che stiamo per vivere l'ennesimo passaggio che alimenterà la disaffezione degli italiani verso la politica; infatti, se non uscirà il colpo di teatro dell'ultimo minuto e verrà confermato uno dei nomi proposti dai media, assisteremo ad uno spettacolo dai colori sbiaditi.
Le prospettive sono tutt'altro che incoraggianti e, analizzato lo scenario dal sindacato, quasi pericolose.
Se è vero che le prerogative costituzionali del Presidente non sono molto ampie, Napolitano ha dimostrato che una personalità forte - unita ad interlocutori inconsistenti - può essere in grado di fare vivere al ruolo momenti di pesante centralità politica.
Prospettive pericolose dunque perché l'inquilino uscente del Quirinale ha firmato un testamento politico tutto centrato sulla continuità e se il successore sarà emanazione della volontà politica dei due manovratori citati, non è lecito attendersi stravologimenti in stile Grecia con coinvolgimento popolare ed avvicinamento dei giovani.
Non mi soffermerò sul dire che le sorti del Paese sono affidate ad un condannato in via definitiva, è pleonastico e demagogico, ma sul fatto che i due maggiori interessati alla partita rappresentino un'accopiata bizzarra penso non ci siano temi di smentita: il vecchio ha portato l'Italia all'attuale sfacelo in 20 anni di mal governo ed il giovane, in perfetto stile imbonitore televisivo, campa di promesse ed illsioni.
Sul lavoro, tema a noi più affine, lo stravolgimento ipotizzato non si può nemmeno avvertire, siamo in clima di revisionismo del milione di posti di lavoro berlusconiano ed il contratto a tutele crescenti è una chimera che non palesa le tutele ed anzi liberalizza i licenziamenti, il risultato è un raddoppio temporale del tempo determinato che, unito alle formule contrattuali precarie, manternute a dispetto delle dichiarazioni, relegano lavoratrici e lavoratori ad un ruolo di mal celata schiavitù senza altresì offrire una prospettiva di crescita occupazionale, nel solco di precedenti riforme incebntrate sulla tutela delle posizioni di privilegio.
Se aggiungiamo a questo quadro che il simpatico terzetto - i due succitati con l'aggiunta del loro sodale di prossima elezione - non riuscirà ad incidere minimamente sulle politiche di austerità europee, non ci resta che sperare in Claudio Bisio, alias Giuseppe Garibaldi di un noto e tristemente attuale film. 
                                                                                  Francesco Vazzana