- 27,72% (27,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Questa aliquota è la stessa del 2012
- 20,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con un incremento del 2% rispetto all'anno scorso
La ripartizione dell'onere contributivo è sempre fissata in 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del datore di lavoro .
I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.
Per l'anno 2013 il massimale di reddito è fissato in 99.034,00 euro e il minimale di reddito è pari a 15.357,00 euro.
Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2012 sono da calcolare con i contributi in vigore nel 2012.