martedì 17 maggio 2016

DISS COLL circolare INPS N° 74/2016



Di dseguito riportiamo la nota di NIdiL nazionale riferita alla circolare applicativa Inps in merito di DISS COLL

DESTINATARI
Vengono confermati come destinatari della prestazione tutti i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e siano stati titolari di :
ü  un rapporto di collaborazione a progetto
ü  un rapporto di co.co.co.
Rispetto ai collaboratori a progetto, questi vanno considerati potenziali percettori della DIS – COLL nella misura in cui i relativi rapporti di lavoro si esauriranno nel corso del 2016, a seguito degli effetti delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, .
Nel caso dei co.co.co., il diritto a beneficiare della prestazione di disoccupazione riguarda principalmente sia quei rapporti di collaborazione che continuano a “vivere” sulla base di accordi sindacali, sia quelli intrattenuti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Le collaborazioni organizzate dal committente (art. 2 , comma 1, d.lgs. 81/2015) non sono destinatarie delle disposizioni relative alla DIS-COLL, applicandosi a queste la disciplina del rapporto di lavoro subordinato comprensiva di quella previdenziale. Pertanto ad esse dovrebbe conseguentemente applicarsi la normativa sulla NASPI.
Continuano a rimanere esclusi dall’accesso alla DIS-COLL i professionisti titolari di partita IVA individuale iscritti alla Gestione separata e gli assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
REQUISITI
I requisiti di accesso sono stati semplificati e resi meno restrittivi, eliminando il requisito contributivo/reddituale presente nella precedente disciplina (ovvero far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione).
Pertanto per le cessazioni delle collaborazioni intervenute dal 1° gennaio 2016, i lavoratori devono soddisfare congiuntamente soltanto due requisiti:
ü  essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, al momento della domanda di prestazione;
ü  far valere almeno tre mesi di contribuzione versati nella Gestione separata INPS nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Per anno civile si intende il periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Mentre l’anno solare può essere determinato per qualsiasi dei 365 giorni di un anno. Il testo del decreto n. 22/2015 che ha introdotto la DIS – COLL parlava di anno solare attraverso una formulazione che si poteva prestare ad errori interpretativi, la modifica in anno civile pur non cambiando la sostanza della disposizione consente una più corretta individuazione del periodo in cui va rintracciato il requisito contributivo.
Va evidenziato inoltre che ai fini della ricerca del requisito dei 3 mesi di contribuzione sono validi anche eventuali contributi figurativi relativi a periodi di tutela della maternità.
CALCOLO E MISURA
L’ indennità è rapportata al reddito (imponibile ai fini previdenziali e risultante dai versamenti contributivi) conseguito nel periodo relativo all’anno civile nel quale avviene la cessazione del rapporto e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto di lavoro. Il reddito medio mensile che si ottiene è quello sul quale si andrà a calcolare l’indennità (75% se inferiore o pari a 1.195 euro + 25% della differenza se superiore a detto importo).
L’importo dell’indennità non può superare (anche nel 2016) i 1.300 euro mensili. All’importo si applica, come noto, una decurtazione pari al 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
I valori di 1.195 euro e 1.300 euro che per legge ogni anno devono essere rivalutati rimangono gli stessi del 2015 (visti gli andamenti dei prezzi al consumo nel 2015 una norma della legge di stabilità 2016 ha stabilito che, rispetto a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali, non si possano sostanzialmente determinare rivalutazioni negative).
DURATA
L’indennità è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione compresi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione del rapporto e la cessazione stessa. Eventuali periodi di collaborazione che sono stati utilizzati già per l’erogazione di DIS-COLL non possono essere computati.
E’ importante mettere ancora una volta  in evidenza che eventuali periodi di maternità (che ricordiamo sono coperti con contribuzione figurativa), sono utili sia alla ricerca del requisito contributivo delle tre mensilità, sia per determinare la base di calcolo della DIS-COLL visto che l’indennità di maternità svolge una funzione sostitutiva del reddito nel periodo tutelato.
DOMANDA E DECORRENZA
Permane il termine di presentazione della domanda (in via telematica) di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto pena la decadenza dalla prestazione.
L’indennità è erogata a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, se invece la domanda viene presentata oltre il predetto ottavo giorno la DIS-COLL viene erogata a partire dal giorno successivo alla presentazione stessa.
Per i soli eventi di cessazione del rapporto di collaborazione intervenuti dal 1° gennaio 2016 al 05/05/2016 (data di pubblicazione delle circolare in commento), il decorso dei 68 giorni ai fini della decadenza dal diritto viene computato a partire dal 05/05/2016, rimanendo comunque  invariato il diritto a vedersi riconosciuta la prestazione a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione.
Il riconoscimento della DIS-COLL avverrà anche questa volta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse finanziarie (54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017).
REGIME DI CONDIZIONALITA’
Il presupposto dell’erogazione della DIS-COLL è il mantenimento dello stato di disoccupazione ed allo stesso tempo la partecipazione ad iniziative rientranti nell’ambito delle politiche attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale che vengono proposti e portati avanti dai Centri per l’impiego.
Per le suddette finalità, il d.lgs. n. 150/2015 (riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) prevede una serie di adempimenti del collaboratore percettore dell’indennità che se non rispettati, in alcuni casi, possono determinare sanzioni diversamente graduate. Le procedure e le eventuali sanzioni connesse a tali adempimenti sono così riassumibili:
ü  la presentazione all’INPS della domanda di DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nei confronti del competente Centro per l’Impiego;
ü    il collaboratore beneficiario della DIS-COLL, ancora privo di occupazione, deve contattare il centro per l’impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di DIS-COLL, per procedere alla stipula del patto di attivazione personalizzato. In caso di inerzia del collaboratore, è il Centro per l’Impiego che procede alla convocazione entro un termine la cui individuazione è affidata ad un decreto ministeriale, del quale ad oggi non abbiamo notizia;
ü  il collaboratore beneficiario della DIS-COLL deve partecipare alle attività previste dal patto di servizio, ed in particolare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro quali in via esemplificativa la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; accettare congrue offerte di lavoro secondo i criteri definiti dal d.lgs. n. 150/2015;
ü   il collaboratore beneficiario della DIS-COLL che non partecipa alle iniziative di politica attiva subisce una serie di sanzioni che vanno dalla decurtazione di un quarto di una mensilità di DIS-COLL in caso di mancata presentazione alla prima convocazione, alla decurtazione di una mensilità di DIS-COLL  in caso di mancata presentazione alla seconda convocazione,  fino alla decadenza dalla prestazione e dallo status di disoccupato in caso di mancata presentazione alla terza convocazione.
Le sanzioni sono applicate dall’INPS sulla base delle comunicazioni effettuate dai Centri per l’Impiego.
Molte delle disposizioni illustrate sono condizionate dall’avvio delle attività da parte dell’ANPAL, agenzia il cui statuto è stato da poco licenziato dal Consiglio dei Ministri, ma la cui operatività non è ancora iniziata.
Per tutti gli altri aspetti disciplinati dalla circolare INPS in oggetto ed in particolare le conseguenze in caso di nuova attività lavorativa, i limiti di cumulabilità con i voucher, tutte le cause di decadenza dalla prestazione, vi rinviamo ad una  lettura approfondita della stessa, che anche questa volta  è accompagnata da numerosi esempi.

lunedì 11 aprile 2016

Proposta di legge CGIL

Raccolota firme Carta dei diritti

E' partita sabato 9 aprile 2016 - in tutta Italia ed anche a Varese - la raccolta di firme per una proposta di legge ad iniziativa popolare finalizzata alla definizione di una carta universale dei diritti che garantisca a tutte le lavoratrici ed i lavoratori medesimi diritti e garanzie, a prescindere dal contratti lorlo applicati e soprattutto DIGNITA'

giovedì 24 marzo 2016

Ministero del Lavoro: cir. 3/2016 – le nuove co.co.co.

Di seguito riportiamo le indicazioni del Ministero del Lavoro che, con la circolare 3/2016, sancisce le indicazioni per legittimare la presecuzione delle collaboirazioni.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, con le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015.
In particolare, il Ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle “Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA“.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, viene prevista l’applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).
Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.
In definitiva, le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Il Dicastero spiega anche il significato di:
  • prestazioni di lavoro esclusivamente personali“: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
  • continuative“: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“.
La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Stabilizzazione delle collaborazioni
I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
  2. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione“. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.
Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.
Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
Fonte: Ministero del Lavoro

 

 

mercoledì 9 marzo 2016

Addio telelavoro, per lavorare da casa debutta lo smart working.

Fonte: Il sole 24 ore

Lavorare da casa invece che in ufficio può aumentare la produttività? Il giorno dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sullo smart working (o lavoro agile) si ragiona di pro e di contro. Già a caccia di bilanci prima ancora che le norme siano diventate legge. Insomma, il telelavoro, il papà dello smart working, è andato in soffitta, e si apre una nuova era. Almeno dal punto di vista delle tutele, perché - come riportano i dati dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano - quasi il 50% delle grandi aziende sta già sperimentando questo tipo di prestazione.


Che cos’è il lavoro agile?
La relazione introduttiva al disegno di legge sulle nuove misure per il lavoro autonomo che contiene nella seconda parte le norme sul lavoro agile ci aiuta a fare chiarezza; definisce il lavoro agile una «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Il testo ne detta anche i confini: il lavoro agile è quel lavoro che può essere svolto in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, seguendo però gli orari previsti dal contratto di riferimento e prevede l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.


Trattamento economico
Uno specifico articolo viene dedicato al trattamento economico. Il disegno di legge stabilisce che il lavoratore abbia il diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda. Inoltre, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo (ad esempio i premi) riconosciuti in caso di incremento di produttività ed efficienza del lavoro sono applicabili anche ai lavoratori “agili”. L’articolo mette nero su bianco la clausola di invarianza finanziaria.  


Le regole dell’accordo
Il testo disciplina anche la forma dell’accordo relativo alle modalità di svolgimento e al recesso. Viene stabilito che l’accordo deve essere stipulato per iscritto (pena la nullità) e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali. È previsto che vengano anche individuati i tempi di riposo del lavoratore. Il contratto potrà essere a termine o a tempo determinato e in questo ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. E solo in presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine.

Le nuove norme discipliano poi la protezione dei dati e la riservatezza specificando che il datore di lavoro deve adottare - così recita l’articolo in questione - «misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile». Per ovvi motivi il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile quindi della riservatezza dei dati cui può accedere.

Sicurezza e assicurazione
Vengono introdotte regole anche per quanto riguarda la sicurezza. Il datore deve garantire salute e sicurezza a chi svolge questo tipo di prestazione. A questo proposito è previsto l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Infine un capitolo sull’assicurazione obbligatoria. Anche in questo caso il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è tutelato contro gli infortuni sul lavoro che possono avvenire durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali. 

venerdì 12 febbraio 2016

Gestione separata: aliquote contributive 2016

Con la circolare n.13 del 29 gennaio 2016 l'INPS ha stabilito le aliquote della gestione separata valide per il 2016.
Per i lberi professionisti non soggetti a forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota sarà del 27,72%;
Per i lberi professionisti titolari di pensione o provvisti di tutela pensionistica obbligatoria, l'aliquota sarà del 24%

Per i collaboratori l'aliquota sarà del 31,72%.

Come negli anni precedenti al lavoratore spetta la contribuzione per 1/3 del dovuto e i restanti 2/3 spettano al datore di lavoro.
Leggi la circolare