Di dseguito riportiamo la nota di NIdiL nazionale riferita alla circolare applicativa Inps in merito di DISS COLL
DESTINATARI
Vengono
confermati come destinatari della prestazione tutti i lavoratori iscritti in
via esclusiva alla Gestione separata Inps che abbiano perso involontariamente
la propria occupazione e siano stati titolari di :
ü un
rapporto di collaborazione a progetto
ü un
rapporto di co.co.co.
Rispetto ai collaboratori
a progetto, questi vanno considerati potenziali percettori della DIS – COLL
nella misura in cui i relativi rapporti di lavoro si esauriranno nel corso del
2016, a seguito degli effetti delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 1,
del d.lgs. n. 81/2015, .
Nel caso dei co.co.co.,
il diritto a beneficiare della prestazione di disoccupazione riguarda
principalmente sia quei rapporti di collaborazione che continuano a “vivere”
sulla base di accordi sindacali, sia quelli intrattenuti nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni.
Le
collaborazioni organizzate dal committente (art. 2 , comma 1, d.lgs. 81/2015)
non sono destinatarie delle disposizioni relative alla DIS-COLL,
applicandosi a queste la disciplina del rapporto di lavoro subordinato comprensiva
di quella previdenziale. Pertanto ad esse dovrebbe conseguentemente applicarsi
la normativa sulla NASPI.
Continuano a
rimanere esclusi dall’accesso alla DIS-COLL i professionisti titolari di
partita IVA individuale iscritti alla Gestione separata e gli assegnisti di
ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
REQUISITI
I
requisiti di accesso sono stati semplificati e resi meno restrittivi,
eliminando il requisito contributivo/reddituale presente nella precedente
disciplina (ovvero far valere,
nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese
di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad
un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo
che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione).
Pertanto per le cessazioni
delle collaborazioni intervenute dal 1° gennaio 2016, i lavoratori devono
soddisfare congiuntamente soltanto due requisiti:
ü essere in stato di disoccupazione, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, al momento
della domanda di prestazione;
ü far valere almeno tre mesi di contribuzione versati
nella Gestione separata INPS nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno
civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Per
anno civile si intende il periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31
dicembre. Mentre l’anno solare può essere determinato per qualsiasi dei 365
giorni di un anno. Il testo del decreto n. 22/2015 che ha introdotto la DIS –
COLL parlava di anno solare attraverso una formulazione che si poteva prestare
ad errori interpretativi, la modifica in anno civile pur non cambiando la
sostanza della disposizione consente una più corretta individuazione del
periodo in cui va rintracciato il requisito contributivo.
Va
evidenziato inoltre che ai fini della ricerca del requisito dei 3 mesi di contribuzione
sono validi anche eventuali contributi figurativi relativi a periodi di tutela
della maternità.
CALCOLO
E MISURA
L’ indennità è
rapportata al reddito (imponibile ai fini
previdenziali e risultante dai versamenti contributivi) conseguito nel
periodo relativo all’anno civile nel quale avviene la cessazione del rapporto e
all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazioni di essi
relativi alla durata del rapporto di lavoro. Il reddito medio mensile che si ottiene
è quello sul quale si andrà a calcolare l’indennità (75% se inferiore o pari a 1.195 euro + 25% della differenza se superiore
a detto importo).
L’importo dell’indennità
non può superare (anche nel 2016) i 1.300
euro mensili. All’importo si applica, come noto, una decurtazione pari al
3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
I valori di
1.195 euro e 1.300 euro che per legge ogni anno devono essere rivalutati
rimangono gli stessi del 2015 (visti gli andamenti dei prezzi al consumo nel
2015 una norma della legge di stabilità 2016 ha stabilito che, rispetto a tutte
le prestazioni previdenziali ed assistenziali, non si possano sostanzialmente
determinare rivalutazioni negative).
DURATA
L’indennità è
erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di
essi relativi alla durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione
compresi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data
di cessazione del rapporto e la cessazione stessa. Eventuali periodi di
collaborazione che sono stati utilizzati già per l’erogazione di DIS-COLL non
possono essere computati.
E’ importante
mettere ancora una volta in evidenza che
eventuali periodi di maternità (che ricordiamo sono coperti con contribuzione
figurativa), sono utili sia alla ricerca del requisito contributivo delle tre
mensilità, sia per determinare la base di calcolo della DIS-COLL visto che
l’indennità di maternità svolge una funzione sostitutiva del reddito nel
periodo tutelato.
DOMANDA
E DECORRENZA
Permane il
termine di presentazione della domanda (in via telematica) di 68 giorni dalla
data di cessazione del contratto pena la decadenza dalla prestazione.
L’indennità è
erogata a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è
presentata entro l’ottavo giorno, se invece la domanda viene presentata oltre
il predetto ottavo giorno la DIS-COLL viene erogata a partire dal giorno
successivo alla presentazione stessa.
Per i soli
eventi di cessazione del rapporto di collaborazione intervenuti dal 1° gennaio
2016 al 05/05/2016 (data di pubblicazione delle circolare in commento), il
decorso dei 68 giorni ai fini della decadenza dal diritto viene computato a partire
dal 05/05/2016, rimanendo comunque invariato
il diritto a vedersi riconosciuta la prestazione a decorrere dall’ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione.
Il
riconoscimento della DIS-COLL avverrà anche questa volta sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse
finanziarie (54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017).
REGIME
DI CONDIZIONALITA’
Il presupposto dell’erogazione
della DIS-COLL è il mantenimento dello stato di disoccupazione ed allo stesso
tempo la partecipazione ad iniziative rientranti nell’ambito delle politiche
attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale che vengono
proposti e portati avanti dai Centri per l’impiego.
Per le suddette
finalità, il d.lgs. n. 150/2015 (riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive) prevede una serie di adempimenti del
collaboratore percettore dell’indennità che se non rispettati, in alcuni casi, possono
determinare sanzioni diversamente graduate. Le procedure e le eventuali
sanzioni connesse a tali adempimenti sono così riassumibili:
ü la
presentazione all’INPS della domanda di DIS-COLL equivale alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro nei confronti del competente Centro per
l’Impiego;
ü il collaboratore beneficiario della DIS-COLL,
ancora privo di occupazione, deve contattare il centro per l’impiego entro 15
giorni dalla presentazione della domanda di DIS-COLL, per procedere alla
stipula del patto di attivazione personalizzato. In caso di inerzia del
collaboratore, è il Centro per l’Impiego che procede alla convocazione entro un
termine la cui individuazione è affidata ad un decreto ministeriale, del quale
ad oggi non abbiamo notizia;
ü il
collaboratore beneficiario della DIS-COLL deve partecipare alle attività previste
dal patto di servizio, ed in particolare ad
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro quali in via esemplificativa
la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di
lavoro o altra iniziativa di orientamento; partecipare ad iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di
attivazione; accettare congrue offerte di lavoro secondo i criteri definiti dal
d.lgs. n. 150/2015;
ü il collaboratore beneficiario della DIS-COLL
che non partecipa alle iniziative di politica attiva subisce una serie di sanzioni
che vanno dalla decurtazione di un quarto di una mensilità di DIS-COLL in caso di
mancata presentazione alla prima convocazione, alla decurtazione di una
mensilità di DIS-COLL in caso di mancata
presentazione alla seconda convocazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo
status di disoccupato in caso di mancata presentazione alla terza convocazione.
Le sanzioni
sono applicate dall’INPS sulla base delle comunicazioni effettuate dai Centri
per l’Impiego.
Molte delle
disposizioni illustrate sono condizionate dall’avvio delle attività da parte
dell’ANPAL, agenzia il cui statuto è stato da poco licenziato dal Consiglio dei
Ministri, ma la cui operatività non è ancora iniziata.
Per tutti gli
altri aspetti disciplinati dalla circolare INPS in oggetto ed in particolare le
conseguenze in caso di nuova attività lavorativa, i limiti di cumulabilità con
i voucher, tutte le cause di decadenza dalla prestazione, vi rinviamo ad una lettura approfondita della stessa, che anche
questa volta è accompagnata da numerosi
esempi.